Art. 5.

  Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie previste dal sopraindicato accordo
governativo del 19 marzo 2007, cosi' come integrato dall'Addendum del
17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente
assegnate  con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22
maggio   2007,   con  la  tabella  di  cui  all'art.  1  del  decreto
interministeriale  n.  42133  del  9 novembre 2007 e con l'art. 1 del
decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.