Art. 3.

  1.  La  societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale l'elenco dettagliato
dei  dipendenti  beneficiari  del trattamento - composto da un numero
massimo  di 5 lavoratori per l'intero periodo richiesto - con tutti i
dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.