IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
   Visto  il  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
   Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel “registro
delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni
geografiche protette”;
   Visti  i  Regolamenti  (CE)  con i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
   Considerato  che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
   Considerato  che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
   Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
   Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
   Vista  la  richiesta  presentata  in  data  17  dicembre  2008 dal
laboratorio  Regione  Siciliana - Assessorato agricoltura e foreste -
Dipartimento  interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A. -
Analisi  e servizi per la certificazione in agricoltura - Laboratorio
di  Ispica,  ubicato  in  Ispica  (Ragusa), Contrada Rio Favara s.n.,
volta   ad   ottenere   l'autorizzazione,   per  l'intero  territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo,  aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate
in allegato al presente decreto;
   Considerato  che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
   Ritenuti  sussistenti  le  condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;

                              Autorizza
   il  laboratorio  Regione  Siciliana  -  Assessorato  agricoltura e
foreste  -  Dipartimento interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 -
A.S.C.A.  -  Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura -
Laboratorio  di  Ispica,  ubicato  in  Ispica  (Ragusa), Contrada Rio
Favara  s.n.,  per  l'intero  territorio  nazionale,  al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
   Le  prove  di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
   Il Responsabile del laboratorio e' il dott. Paolo Branca.
   L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 ottobre 2012 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
   Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
   L'omessa      comunicazione      comporta      la      sospensione
dell'autorizzazione.
   Sui   certificati   di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
   L'Amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
   Il  presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 gennaio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo