IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

   Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee (legge comunitaria per il 1990) e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 3;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
   Visto  il  decreto-legge  18  maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008,
n.  18,  recante  regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
   Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
   Visto  il  regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28
giugno  2001,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento n.
1493/99  per  quanto  riguarda  le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
   Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
   Visto   il  decreto  ministeriale  dell'11  aprile  2001  relativo
all'aggiunta  di  un  rivelatore ai vini destinati alle distillazioni
comunitarie;
   Visto   il   decreto   ministeriale   14  novembre  2003  relativo
all'approvazione parziale dei contratti di distillazione dei vini;
   Visto  il  programma  nazionale  di  sostegno  per la viticoltura,
predisposto  sulla  base  dell'accordo  intervenuto  nel  corso della
riunione  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;
   Vista  la  nota  della Commissione dell'Unione europea AGRI/ 23810
del  3  ottobre  2008  che  consente  l'entrata  in  applicazione del
programma di sostegno;
   Ritenuta  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008  per  quanto  riguarda  la distillazione dell'alcool per usi
commestibili;
   Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa
comunitaria,   disposizioni   di   carattere   generale  per  rendere
applicabile   il  regime  della  distillazione  dell'alcool  per  usi
commestibili  previsto  dai  citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008;
   Acquisita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 dicembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                           Norme generali

   1.  Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali
applicative  delle  disposizioni comunitarie previste all'art. 17 del
regolamento  (CE)  n.  479/08,  nonche'  agli  articoli  26  e 27 del
regolamento   (CE)  della  Commissione  n.  555/2008  in  materia  di
distillazione di alcool per usi previsti al successivo art. 2.
   2.  La  misura  ha  lo  scopo  di  sostenere il mercato del vino e
favorire la fornitura di alcool vinico da utilizzare per usi previsti
al successivo art. 2.
   3. Ai sensi del presente decreto si intende per:
   «Ministero»  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali  -  Dipartimento delle politiche europee e internazionali -
Direzione  generale  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie e
internazionali  di mercato - ATPO II - Via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma;
   «ICQ»  l'Ispettorato  centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
   «Organismo pagatore» Agea-Organismo pagatore;
   «distillatori»:  i  soggetti  riconosciuti  ai  sensi  del decreto
ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni;
   «produttore» ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione
che  ha  prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria
produzione o conferite dai soci ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 1282/01;
   «dichiarazione   vitivinicola»  la  dichiarazione  di  raccolta  e
dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del
regolamento   (CE)   n.   1282/01   e  delle  disposizioni  nazionali
applicative.
   4.  I  contratti di distillazione di cui al successivo art. 2 sono
conclusi dai produttori soltanto con i distillatori.
   5.  La  presentazione  della  dichiarazione  vitivinicola  per  la
campagna in cui si presenta il contratto e' condizione indispensabile
per  accedere  alla distillazione in quanto l'intervento e' riservato
al produttore.