Art. 3.

                     Modalita' di presentazione

   1.  I  contratti  e  la  documentazione  allegata, sono presentati
all'Organismo pagatore.
   2. La comunicazione contenente il numero dei contratti presentati,
ritenuti  ammissibili,  con l'indicazione degli ettari e dei relativi
volumi  di  vino  ripartiti  per  regione  e per provincia e' inviata
dall'Organismo  pagatore  al Ministero, alle regioni ed alle province
autonome  entro  il  20  gennaio  di ciascuna campagna utilizzando il
modello A, allegato 1 al presente decreto.
   3. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per ciascuna regione e
provincia  autonoma  nell'allegato  2  al presente decreto, qualora i
fondi  assegnati non siano sufficienti ad accettare tutti i contratti
presentati,  il  Ministero  procede  proporzionalmente alla riduzione
degli  ettari  ammessi  con  decreto  dipartimentale.  Entro quindici
giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta Ufficiale di detto decreto
l'Organismo  pagatore  procede  all'approvazione  dei  contratti.  Il
numero dei contratti approvati per ciascuna regione con l'indicazione
del  numero  degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per
ciascuna  provincia  sono  comunicati  al Ministero ed alle regioni e
province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto  decreto  utilizzando  il  modello B, allegato 1 al presente
decreto.
   4.   L'Organismo   pagatore   e   l'ICQ  concordano  i  flussi  di
informazioni relative ai contratti presentati ed approvati.
   5.  Qualora  si  verifichi  la  fattispecie  di  cui al precedente
paragrafo 3 il numero di ettari ammesso e' proporzionalmente ridotto.
Tuttavia,   il   produttore   puo'  essere  soggetto  ad  una  minore
decurtazione  del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto
che  intende  avvalersi  della  possibilita'  di consegnare fino a 30
ettolitri, in caso di riduzione.
   6.  In  particolari  situazioni  di mercato che rendono necessario
evitare  di  ridurre  gli  ettari per i quali il produttore beneficia
degli  aiuti,  il  Ministero, con decreto dipartimentale e sulla base
delle   richieste   avanzate  dalle  regioni,  province  autonome  ed
organizzazioni  professionali,  puo' decidere la riduzione dell'aiuto
di  50  euro  per  ettaro.  Tale  decisione  puo'  riguardare anche i
produttori di una sola regione o provincia autonoma interessata ed e'
adottata sentite le regioni e province autonome.
   7.  Il  vino e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione
del contratto.
   8.  Qualora  non venissero utilizzati tutti i fondi destinati alla
misura,  le  regioni  e  province  autonome,  sulla  base del decreto
dipartimentale  di  cui  al  precedente  paragrafo  3,  comunicano al
Ministero  ed  all'Agea  Coordinamento  entro  il 15 febbraio o il 15
giugno  di  ciascun  anno  spostamenti  di fondi tra le misure per la
notifica  di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea,
ai   sensi   dell'art.   3  del  regolamento  (CE)  n.  555/08.  Tali
trasferimenti   di   fondi   sono   efficaci   solo  subordinatamente
all'applicazione  dell'art.  3,  paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
555/08  e  l'allegato n. 2 e' di conseguenza modificato dal Ministero
sentite le regioni e province.