Art. 3. Modalita' di presentazione 1. I contratti e la documentazione allegata, sono presentati all'Organismo pagatore. 2. La comunicazione contenente il numero dei contratti presentati, ritenuti ammissibili, con l'indicazione degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per regione e per provincia e' inviata dall'Organismo pagatore al Ministero, alle regioni ed alle province autonome entro il 20 gennaio di ciascuna campagna utilizzando il modello A, allegato 1 al presente decreto. 3. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per ciascuna regione e provincia autonoma nell'allegato 2 al presente decreto, qualora i fondi assegnati non siano sufficienti ad accettare tutti i contratti presentati, il Ministero procede proporzionalmente alla riduzione degli ettari ammessi con decreto dipartimentale. Entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto decreto l'Organismo pagatore procede all'approvazione dei contratti. Il numero dei contratti approvati per ciascuna regione con l'indicazione del numero degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per ciascuna provincia sono comunicati al Ministero ed alle regioni e province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto utilizzando il modello B, allegato 1 al presente decreto. 4. L'Organismo pagatore e l'ICQ concordano i flussi di informazioni relative ai contratti presentati ed approvati. 5. Qualora si verifichi la fattispecie di cui al precedente paragrafo 3 il numero di ettari ammesso e' proporzionalmente ridotto. Tuttavia, il produttore puo' essere soggetto ad una minore decurtazione del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto che intende avvalersi della possibilita' di consegnare fino a 30 ettolitri, in caso di riduzione. 6. In particolari situazioni di mercato che rendono necessario evitare di ridurre gli ettari per i quali il produttore beneficia degli aiuti, il Ministero, con decreto dipartimentale e sulla base delle richieste avanzate dalle regioni, province autonome ed organizzazioni professionali, puo' decidere la riduzione dell'aiuto di 50 euro per ettaro. Tale decisione puo' riguardare anche i produttori di una sola regione o provincia autonoma interessata ed e' adottata sentite le regioni e province autonome. 7. Il vino e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto. 8. Qualora non venissero utilizzati tutti i fondi destinati alla misura, le regioni e province autonome, sulla base del decreto dipartimentale di cui al precedente paragrafo 3, comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/08. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/08 e l'allegato n. 2 e' di conseguenza modificato dal Ministero sentite le regioni e province.