Art. 4.

                        Entita' del sostegno

   1.  L'aiuto  per  le  campagne 2008/2009 e 2009/2010 e' pari a 450
euro  per  ogni  ettaro di vigneto per uva da vino dal quale e' stato
ottenuto  vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in
distilleria   nei  limiti  previsti  dall'art.  2.  Per  la  campagna
2010/2011  e'  pari a 400 euro per ettaro e per la campagna 2011/2012
e' pari a 350 euro per ettaro.
   2.   I  costi  di  trasporto  del  vino  in  distilleria,  se  non
diversamente stabilito dalle parti, sono a carico dei distillatori.
   3.  Per  i  produttori che sottoscrivono contratti pluriennali con
distillatori  al  fine  di assicurare, almeno per tutto il periodo di
validita' dell'intervento, la destinazione del vino per utilizzazioni
definite possono essere stabilite deroghe.
   4.  Le  deroghe concernenti l'ammontare degli aiuti e le quantita'
previste  in  tali  contratti  sono  autorizzate  dal  Ministero, con
decreto  dipartimentale sentita la regione interessata, sulla base di
motivate  richieste  presentate  dai  produttori  o loro associazioni
entro  il  31  marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse
prima dell'inizio della campagna.