Art. 4. Entita' del sostegno 1. L'aiuto per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 e' pari a 450 euro per ogni ettaro di vigneto per uva da vino dal quale e' stato ottenuto vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in distilleria nei limiti previsti dall'art. 2. Per la campagna 2010/2011 e' pari a 400 euro per ettaro e per la campagna 2011/2012 e' pari a 350 euro per ettaro. 2. I costi di trasporto del vino in distilleria, se non diversamente stabilito dalle parti, sono a carico dei distillatori. 3. Per i produttori che sottoscrivono contratti pluriennali con distillatori al fine di assicurare, almeno per tutto il periodo di validita' dell'intervento, la destinazione del vino per utilizzazioni definite possono essere stabilite deroghe. 4. Le deroghe concernenti l'ammontare degli aiuti e le quantita' previste in tali contratti sono autorizzate dal Ministero, con decreto dipartimentale sentita la regione interessata, sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna.