Art. 6. Domanda di liquidazione dell'aiuto 1. Per beneficiare dell'aiuto il produttore presenta all' Organismo pagatore entro il 30 maggio di ciascuna campagna, una domanda di aiuto con l'indicazione degli ettari per i quali l'aiuto e' richiesto e del volume di vino consegnato alla distillazione. 2. La domanda contiene almeno: a) la prova che il produttore interessato ha presentato le dichiarazioni di raccolta e produzione dalle quali risulta la coltivazione del vigneto e la trasformazione in vino delle uve raccolte; b) la prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; c) il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: del colore, della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; d) le fatture relative al vino avviato alla distillazione; e) il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, l'acidita', il colore e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; f) la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; g) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformita' alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in uno dei prodotti indicati all'art. 2, paragrafo 2, lettera g), come previsto al precedente art. 5 paragrafo. 3. E' consentita una tolleranza del 5% di scostamento tra il volume di vino indicato nel contratto ed il volume di vino effettivamente consegnato in distilleria. 4. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CE n. 479/2008, il produttore presenta la domanda dopo aver consegnato il vino in distilleria. L'Organismo pagatore puo' prevedere che si presenti una o piu' domande in relazione alle quantita' di volta in volta consegnate. 5. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento CE n. 555/2008, il produttore puo' chiedere, su presentazione del contratto approvato e previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto, il pagamento anticipato all'Organismo pagatore.