Art. 6.

                 Domanda di liquidazione dell'aiuto

   1.   Per   beneficiare  dell'aiuto  il  produttore  presenta  all'
Organismo  pagatore  entro  il  30  maggio  di ciascuna campagna, una
domanda  di  aiuto con l'indicazione degli ettari per i quali l'aiuto
e' richiesto e del volume di vino consegnato alla distillazione.
   2. La domanda contiene almeno:
   a)  la  prova  che  il  produttore  interessato  ha  presentato le
dichiarazioni  di  raccolta  e  produzione  dalle  quali  risulta  la
coltivazione  del  vigneto  e  la  trasformazione  in  vino delle uve
raccolte;
   b)  la  prova  della  denaturazione  del vino secondo le modalita'
previste;
   c) il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
   del colore, della quantita' e del titolo alcolometrico volumico;
   del  numero  del  documento  di  accompagnamento utilizzato per il
trasporto in distilleria del vino;
   d) le fatture relative al vino avviato alla distillazione;
   e)  il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione
dal quale risulti il titolo alcolometrico, l'acidita', il colore e la
presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella
lista  dei  laboratori  autorizzati  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria;
   f)  la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia
delle  dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri
dei distillatori;
   g)   l'impegno  del  distillatore  ad  ottenere  esclusivamente  i
seguenti  prodotti:  alcool,  acquavite  di vino, distillato di vino,
brandy e brandy italiano in conformita' alle definizioni previste dal
regolamento  CE  del  Consiglio  n. 110/08. Tale impegno si considera
rispettato  nel  momento  in  cui  il  distillatore fornisce la prova
dell'avvenuta  trasformazione  del  vino in uno dei prodotti indicati
all'art. 2, paragrafo 2, lettera g), come previsto al precedente art.
5 paragrafo.
   3.  E'  consentita  una  tolleranza  del  5% di scostamento tra il
volume   di  vino  indicato  nel  contratto  ed  il  volume  di  vino
effettivamente consegnato in distilleria.
   4.  Ai  sensi  dell'art.  17,  paragrafo  2, del regolamento CE n.
479/2008,  il  produttore presenta la domanda dopo aver consegnato il
vino  in  distilleria.  L'Organismo  pagatore  puo'  prevedere che si
presenti  una  o piu' domande in relazione alle quantita' di volta in
volta consegnate.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  26  del  regolamento  CE n. 555/2008, il
produttore  puo' chiedere, su presentazione del contratto approvato e
previa   costituzione   di  una  cauzione  pari  al  120%  dell'aiuto
richiesto, il pagamento anticipato all'Organismo pagatore.