Art. 11.

   Le  operazioni  d'asta  vengono  eseguite,  dopo  la  scadenza del
termine  di  cui  all'articolo  precedente,  nei  locali  della Banca
d'Italia  con  l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro, che ha
funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale
devono   essere  evidenziati,  per  ciascuna  tranche,  i  prezzi  di
aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.