Art. 14.

   L'aggiudicazione   dei  BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
decrescente  dei  prezzi  offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
   Nel  caso  in  cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto
non  possano  essere  totalmente  soddisfatte,  si procede al riparto
pro-quota.
   Le   richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
   Ultimate   le  operazioni  di  assegnazione  dei  BOT  con  durata
semestrale,  ha  inizio il collocamento supplementare di detti titoli
semestrali  riservato  agli  specialisti,  di  cui all'art. 1, per un
importo  minimo  del  10%  dell'ammontare  nominale offerto nell'asta
ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura
della  procedura  d'asta  ordinaria.  Tale  tranche e' riservata agli
operatori  “specialisti  in  titoli  di  Stato” che hanno
partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta
effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di
cui  all'art.  3  del presente decreto. Questi possono partecipare al
collocamento  supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15.30 del giorno 28 gennaio 2009.
   Le  offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
   Il  collocamento  supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato
di   aggiudicazione  dell'asta  della  tranche  ordinaria;  eventuali
richieste  formulate  ad  un  prezzo  diverso  vengono aggiudicate al
descritto prezzo medio ponderato.
   Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili, le
disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno
“specialista”   dovra'   essere   presentata  secondo  le
modalita'  degli  articoli  9  e  10  e  deve contenere l'indicazione
dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
   Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.
   Ciascuna  richiesta  non  puo' essere inferiore ad Euro 1.500.000;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in
considerazione.
   Ciascuna  richiesta non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento   supplementare;   eventuali   richieste   di  ammontare
superiore  sono  accettate  fino  al  limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
   Le   richieste   di   importo  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.