Art. 15.

   L'importo      spettante      di      diritto      a      ciascuno
“specialista”  nel  collocamento supplementare e' pari al
rapporto  fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato
aggiudicatario  nelle  ultime  tre aste ordinarie dei BOT semestrali,
ivi   compresa   quella   ordinaria  immediatamente  precedente  alla
riapertura  stessa,  ed  il totale assegnato nelle medesime aste agli
stessi    specialisti   ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare.   Non   concorrono  alla  determinazione  dell'importo
spettante  a  ciascuno  specialista  gli importi assegnati secondo le
modalita'  di  cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono
soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a  ciascuno specialista il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
   Qualora  uno o piu' “specialisti” dovessero presentare
richieste  inferiori  a  quelle loro spettanti di diritto, ovvero non
abbiano  effettuato  nessuna richiesta, la differenza viene assegnata
agli  operatori  che  abbiano presentato richieste superiori a quelle
spettanti  di  diritto.  L'assegnazione  verra' effettuata in base ai
rapporti di cui al comma precedente.
   Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel  collocamento
supplementare  viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.