Art. 13.

   L'assegnazione  dei  BOT  e'  effettuata al prezzo rispettivamente
indicato   da  ciascun  operatore  partecipante  all'asta,  che  puo'
presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.
   Le   richieste  presentate  a  un  prezzo  superiore  a  100  sono
considerate formulate a un prezzo pari a 100.