Art. 14.

   L'aggiudicazione   dei  BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
decrescente  dei  prezzi  offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
   Nel  caso  in  cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto
non  possano  essere  totalmente  soddisfatte,  si procede al riparto
pro-quota.
   Le   richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.