Art. 8.

   Le  richieste  di  acquisto da parte degli operatori devono essere
formulate  tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia  l'indicazione  dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere
sia il relativo prezzo.
   Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
   I  prezzi  indicati  dagli  operatori  in sede d'asta, espressi in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra.
   L'importo  di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad Euro
1.500.000 di capitale nominale.
   Le  richieste  di  ciascun  operatore che indichino un importo che
superi,  anche  come  somma  complessiva  di esse, quello offerto dal
Tesoro  sono  prese  in considerazione a partire da quella con prezzo
piu'  alto  e  fino  a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto
stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
   Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.