Art. 2.



  1.  Il  Consorzio  vini  Romagna autorizzato, di seguito denominato
«Organismo   di   controllo   autorizzato»,  dovra'  assicurare  che,
conformemente  alle  prescrizioni del piano di controllo approvato, i
processi   produttivi   ed  i  prodotti  certificati  nella  predette
denominazioni  di  origine  rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nei
relativi  disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati
nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
   a)  la  Regione,  le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  le Province ed i Comuni competenti per il territorio di
produzione   delle   predette  denominazioni  di  origine,  ai  sensi
dell'art.  3  comma  3  del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono
tenuti   a   mettere   a  disposizione  dell'organismo  di  controllo
autorizzato,  a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato
cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli
Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le
certificazioni  d'idoneita'  agli  esami  analitici ed organolettici,
ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini   dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
   b)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  competenti  per  i territori di produzione sono tenute a
verificare    l'avvenuto   pagamento   all'organismo   di   controllo
autorizzato  degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte
dei  produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO
in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita'
ai  limiti  indicati  nel  prospetto  tariffario depositato presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   c)  le  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti   per   il   territorio  di  produzione  possono  delegare
l'organismo   di  controllo  autorizzato  per  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le
predette  denominazioni  di  origine, delle ricevute frazionate delle
uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
   d)   per   le   DOC   indicata   all'art.  1  comma  1,  le  ditte
imbottigliatrici   devono  apporre  sulle  bottiglie  o  sugli  altri
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  fascetta
identificativa  della  denominazione  di origine, cosi' come indicato
nei   piani  di  controllo  presentati  dall'organismo  di  controllo
autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29
marzo 2007.