Art. 2. 1. Il Consorzio vini Romagna autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) per le DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.