IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Moscadello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sant'Antimo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale n. 65398 del 28 ottobre 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Brunello di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 66285 del 1 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Rosso di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 66283 del 1 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Sant'Antimo»; Visto il decreto ministeriale n. 66284 del 1 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Moscadello di Montalcino»; Vista la nota prot. 4384 del 1 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008; Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio del vino Brunello di Montalcino istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1 - Montalcino (SI), e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.