IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio
2006,  relativo  al  Fondo  europeo  per  la  pesca - FEP, di seguito
«Regolamento di base»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  498/2007 della Commissione del 26
marzo  2007,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita' di
applicazione  del  Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per
la pesca, di seguito «Regolamento applicativo»;
  Visto il programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
Europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea del
31  luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa
promuovere  la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita'
europea colpite dalla crisi economica;
  Visto  il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  del  10  ottobre  2008,  n.  238 recante:
«Modalita'  di  arresto  definitivo  delle  attivita' delle unita' da
pesca»;
  Considerato  che  all'art.  8  del  suindicato  decreto,  il premio
destinato  ai  proprietari  di  pescherecci italiani, calcolato sulla
base  della  tabella  del  programma  operativo che prevede classi di
premio in funzione della stazza e dell'anzianita' delle imbarcazioni,
non risulta in linea con i valori correnti di mercato;
  Considerato  che  sono  in  corso  le procedure per la modifica del
programma operativo riguardante, tra l'altro, l'attualizzazione delle
tabelle  sulla  base di parametri aggiornati, nell'ambito di una piu'
vasta rivisitazione del predetto documento programmatico;
  Considerato  che  la  nuova decisione di approvazione sara' emanata
dalla  Commissione  Europea  in un termine previsto di tre mesi dalla
trasmissione del documento;
  Considerato  che l'art. 5 del sopra indicato decreto prevede che le
domande  di  ammissione  al  premio  per l'arresto definitivo debbano
essere  presentate  entro  60 giorni decorrenti dal giorno successivo
alla   pubblicazione  del  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana;
  Ritenuto  di dover procedere alla proroga del termine ultimo per la
presentazione   delle   domande   di  ammissione  al  premio  arresto
definitivo,  di  cui  al  decreto  8  agosto  2008,  alla  luce della
rideterminazione  del  calcolo  per le tabelle inserite nel programma
operativo  modificato,  al  fine  di  consentire  la  par  condicio a
chiunque  abbia interesse alla presentazione della domanda al fine di
una adeguata partecipazione;
  Ritenuto opportuno semplificare la procedura per l'acquisizione del
certificato  antimafia, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
  Sentita  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, nella seduta del 22 ottobre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per i motivi di cui in premessa il termine per la presentazione
le  domande  di  ammissione al premio di arresto definitivo, previsto
dall'art. 5, del decreto 8 agosto 2008 recante: «Modalita' di arresto
definitivo  delle attivita' delle unita' da pesca» e' prorogato al 31
marzo 2009.
  2.  Sono, pertanto, considerate ricevibili le domande pervenute nel
periodo  che  decorre  dal 9 dicembre 2008 alla data di pubblicazione
del presente decreto.
  3.  Per  gli effetti di cui al comma 1, le domande presentate dalla
data  di entrata in vigore del decreto 8 agosto 2008 saranno inserite
nella  graduatoria  di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto,
secondo  i  nuovi  parametri  previsti  nella  tabella  del programma
operativo, da approvarsi dalla Commissione Europea.