Art. 2. 1. All'art. 5, comma 3, sono soppresse le parole «per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante». Restano invariate tutte le altre disposizioni del decreto 8 agosto 2008. Roma, 22 dicembre 2008 Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 3