Art. 2.



  1.  All'art.  5,  comma 3, sono soppresse le parole «per il tramite
dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante».
  Restano  invariate tutte le altre disposizioni del decreto 8 agosto
2008.
   Roma, 22 dicembre 2008

                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 3