Art. 2.

  1.  Gli  interventi,  di  cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione  della  certificazione antimafia di cui al DPR del 3
giugno 1998 n. 252.
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593
e'   data   facolta'   al   soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione   per   un  importo  massimo  del  30%  dell'intervento
concesso.  Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la
stessa  dovra'  essere  garantita  da fidejussione bancaria o polizza
assicurativa di pari importo.
  3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto,  di  cui  al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1 ,
non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
  4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
  5.  La  durata  dei  finanziamenti  e'  stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci  anni decorrente dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e utilizzo fino ad
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno)  non  puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima
scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
  Le  rate  dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e
primo  luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto.
  Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il
semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
  6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
  7.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 5.