Art. 4. E' vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica. E' vietato l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita. E' consentito l'uso degli attrezzi di pesca cosi' come indicato nelle singole zone: Z.T.B. Miramare: pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse solo per la cattura di seppie e canocchie; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. Tenue Chioggia: pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del primo decreto di ZTB; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose; Z.T.B. Porto Falconera - Caorle: divieto assoluto di tutte le forme di pesca; Z.T.B. Fuori Ravenna: pesca professionale: viene consentito l'uso delle nasse, delle reti da posta e l'uso dei palangari; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore. E' autorizzata la pesca anche con natanti collettivi; Z.T.B. Barbare: pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo di superficie; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. Area Tremiti: pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo; viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e l'uso delle nasse; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. al largo delle coste della Puglia: pesca professionale: e' consentito l'uso delle reti da posta e dei palangari dal 1° gennaio al 30 giugno; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. Area prospiciente Amantea: pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e l'uso di palangari; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. Area Penisola Sorrentina: pesca professionale: la pesca a strascico e' consentita tra il 1° novembre ed il 31 marzo; consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse; viene consentito l'uso di reti a circuizione; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. Banco di Santa Croce: divieto assoluto di qualsiasi attivita' di pesca sia professionale che sportiva; Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio: pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre; viene consentito l'uso di reti a circuizione, le reti da posta, le nasse e si consente l'uso di palangari; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore; Z.T.B. al largo delle coste dell'Argentario: pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre; viene consentito l'uso di reti a circuizione, reti da posta, nasse e l'uso dei palangari; pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2009 Il Ministro : Zaia