Art. 3.

  1.  L'Organismo  di  controllo  autorizzato  non puo' modificare la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  i  piani  di  controllo,  il  sistema tariffario nei
confronti  della  denominazione di origine indicata all'art. 1, comma
1,   cosi'  come  depositati  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  senza il preventivo assenso del
Ministero stesso.
  2.  L'Organismo  di  controllo autorizzato comunica ogni variazione
concernente  il  personale  ispettivo  indicato  nella documentazione
presentata,   la   composizione  del  Comitato  di  certificazione  e
dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche' l'esercizio di ulteriori
attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  3.  Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.