Art. 3. 1. La societa' predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile di quindici lavoratori per l'intero periodo richiesto, con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.