Art. 3.



  1.  La  societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato
dei  dipendenti  beneficiari  del trattamento, composto da un massimo
mensile  di  quindici  lavoratori per l'intero periodo richiesto, con
tutti  i  dati  necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco
stesso.