Art. 2. Personale degli uffici di statistica delle province 1. Il responsabile della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico. 2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica puo' essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purche' nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche. 3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attivita' statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovra' essere preventivamente informato l'ISTAT. 4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie competenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessita' operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'ISTAT.