Art. 2.


         Personale degli uffici di statistica delle province


  1.   Il   responsabile   della  funzione  statistica  deve  essere,
preferibilmente,  un  funzionario con precedenti esperienze rilevanti
per  aver  diretto uffici di statistica o per aver curato particolari
indagini  statistiche,  ovvero  per aver svolto ricerche o pubblicato
lavori di particolare rilievo in campo statistico.
  2.  In  alternativa  a  quanto previsto al comma 1, il responsabile
della  funzione  statistica puo' essere un funzionario in possesso di
laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini,
o  anche  in  discipline  diverse, purche' nel proprio corso di studi
abbia  sostenuto  esami  in  discipline  statistiche  o qualora abbia
superato   corsi   di   qualificazione   professionale   in   materie
statistiche.
  3.  All'ufficio  di  statistica  deve essere assegnato personale in
numero  adeguato all'attivita' statistica svolta dall'amministrazione
di   appartenenza   ed  in  possesso  della  necessaria  preparazione
professionale,  statistica  e/o  informatica,  che gli consenta anche
l'uso   delle   apparecchiature   informatiche  in  dotazione.  Delle
modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo,
con    particolare    riguardo   della   dirigenza,   dovra'   essere
preventivamente informato l'ISTAT.
  4.  Il  personale  addetto  alla funzione statistica delle province
deve  possedere  le  necessarie competenze professionali, statistiche
e/o  informatiche,  per  rendere  l'ufficio  idoneo  alle  necessita'
operative.   Le   competenze   professionali  e  l'aggiornamento  del
personale  assegnato  alla  funzione statistica sono assicurati anche
attraverso   corsi  di  formazione  professionale,  privilegiando  il
coinvolgimento dell'ISTAT.