Art. 3.


    Attivita' e compiti degli uffici di statistica delle province


  1.  I  compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli
indicati  negli  articoli  2  e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre
1991    emanata   dal   Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'informazione statistica.
  2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed,
in  particolare,  per  l'attuazione  delle  rilevazioni  comprese nel
Programma  statistico nazionale, si puo' avvalere dell'opera di altri
uffici  della  provincia ai quali possono essere affidate talune fasi
delle  rilevazioni  statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la
loro   elaborazione.   In   ogni  caso  l'ufficio  di  statistica  e'
responsabile  dell'acquisizione,  della  tutela, della elaborazione e
della  trasmissione  dei dati, nonche' del rispetto dei tempi e delle
modalita' previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in
cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri
uffici  della  provincia,  impartisce loro le istruzioni necessarie e
dispone    gli    opportuni   controlli   al   fine   di   verificare
l'attendibilita'  e  la completezza dei dati, in relazione alle fonti
dalle quali sono stati acquisiti.
  3.   L'ufficio   di   statistica,   nelle   fasi   istruttorie  dei
provvedimenti  in  cui  si  faccia uso di dati statistici, esprime un
parere  tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici
cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
  4.  L'ufficio  di statistica cura la produzione statistica relativa
ai  servizi  svolti  dalla  amministrazione  provinciale  e  coordina
l'attivita'  dei  servizi  di  informatica  per la progettazione e la
modificazione   del   sistema   informativo  dell'amministrazione  di
appartenenza,  limitatamente  al  disposto del comma 1, lettera d), e
del  comma  2  dell'art.  6  del decreto legislativo n. 322/1989. Gli
uffici di statistica delle province alle quali la regione ha delegato
lo   svolgimento  di  attivita'  o  servizi  di  propria  competenza,
valuteranno  e  segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze
informative  e  le problematiche relative agli adempimenti statistici
connessi  alle  attivita'  delegate,  con  particolare  riguardo alle
rilevazioni  comprese  nel  Programma  statistico  nazionale.  Per le
rilevazioni  che  le  province,  eventualmente,  dovessero  curare su
delega  della  regione,  le  relative  norme  di  esecuzione potranno
prevedere  che  i  dati  elementari  raccolti, resi anonimi, ovvero i
modelli,  vengano  trasmessi sia all'ufficio statistica della regione
che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme
le  limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati
sono sottoposti dalla normativa vigente.
  5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti
o   amministrazioni,   necessari   all'attivita'   statistica   della
provincia,  non  compresa  nel Programma statistico nazionale, potra'
avvenire  sulla  base  di accordi con le amministrazioni interessate,
nel  rispetto  della normativa vigente e delle disposizioni contenute
nella   direttiva   n.   9   emanata  dal  Comitato  di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.
  6.  L'ufficio  di  statistica  assicura  la  divulgazione  dei dati
statistici   relativi   al  territorio  provinciale  e  all'attivita'
istituzionale  della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente
e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.
  7.  Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta
dei dati previste dall'art. 19, lettera l) del decreto legislativo n.
267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a
livello  provinciale  con  gli uffici di statistica delle prefetture,
delle  camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni
del territorio interessati.