Art. 3. Attivita' e compiti degli uffici di statistica delle province 1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si puo' avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonche' del rispetto dei tempi e delle modalita' previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilita' e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. 3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi. 4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attivita' dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione ha delegato lo svolgimento di attivita' o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attivita' delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale. Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente. 5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attivita' statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potra' avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004. 6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attivita' istituzionale della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili. 7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art. 19, lettera l) del decreto legislativo n. 267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.