Art. 4.


                     Attuazione della direttiva


  1.   E'   compito   dell'ufficio   di   statistica  segnalare  alla
amministrazione   di   appartenenza   gli  adempimenti  di  carattere
organizzativo   e  gestionale  necessari  per  rendere  operative  le
disposizioni della presente direttiva.
  2.   L'ufficio  di  statistica  dovra'  informare  il  Comitato  di
indirizzo   e  coordinamento  dell'informazione  statistica  di  ogni
eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione delle disposizioni
della presente direttiva.
   Roma, 19 giugno 2008
                                               Il presidente: Biggeri