Art. 4. Attuazione della direttiva 1. E' compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 2. L'ufficio di statistica dovra' informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Roma, 19 giugno 2008 Il presidente: Biggeri