Art. 2.


                            Arbitro unico

  1.  All'art.  6  del  decreto  ministeriale  20  dicembre 2006 sono
aggiunti alla fine i seguenti commi:

  «3.  Quando il valore della controversia non supera i 100.000 euro,
si  fa  luogo  a  procedimento  arbitrale  da esperirsi davanti ad un
arbitro unico.

  4.  La  Camera  arbitrale  provvede  all'insediamento  dell'arbitro
unico.

  5.   Per  le  controversie  sino  a  20.000  euro  sono  esperibili
alternativamente la procedura monocratica di cui al presente articolo
o la procedura conciliativa di cui agli articoli 42 e seguenti».