Art. 2. Arbitro unico 1. All'art. 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 sono aggiunti alla fine i seguenti commi: «3. Quando il valore della controversia non supera i 100.000 euro, si fa luogo a procedimento arbitrale da esperirsi davanti ad un arbitro unico. 4. La Camera arbitrale provvede all'insediamento dell'arbitro unico. 5. Per le controversie sino a 20.000 euro sono esperibili alternativamente la procedura monocratica di cui al presente articolo o la procedura conciliativa di cui agli articoli 42 e seguenti».