Art. 5.


                       Clausola compromissoria

  1.   L'art.  17  del  decreto  ministeriale  20  dicembre  2006  e'
sostituito dal seguente:

  «Art.  17  (Clausola  compromissoria).  -  1.  Agea e gli organismi
pagatori  regionali  convenzionati  provvedono  all'inserimento della
clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse
comunitarie.

  2.  La  clausola  compromissoria  ha  il  seguente contenuto: "Ogni
controversia relativa alla validita', interpretazione, esecuzione del
presente atto e' devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura
conciliativa  in  conformita'  alle  determinazioni  del  decreto del
Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre
2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 27 febbraio 2007 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare".

  3.  La  clausola  sottoscritta cessa di avere efficacia in presenza
dei seguenti casi:
   a)  esistenza  di notizia di reato relativa ai fatti oggetto della
domanda di arbitrato;
   b)  pendenza  di procedimento penale qualora, per la decisione del
collegio  arbitrale, siano rilevanti i fatti oggetto del procedimento
stesso;
   c) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3
del regolamento CE n. 1848/06 relativa ai fatti oggetto della domanda
di arbitrato;
   d) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3
del  regolamento  CE  n.  595/91  (di cui alle posizioni inserite nel
registro  debitori)  relativa  ai  fatti  oggetto  della  domanda  di
arbitrato;
   e) vigenza del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 33,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  4.  La  clausola  arbitrale  riprende  ad  avere  efficacia qualora
vengano meno le condizioni sospensive di cui al comma 3».