Art. 5. Clausola compromissoria 1. L'art. 17 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Clausola compromissoria). - 1. Agea e gli organismi pagatori regionali convenzionati provvedono all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi ed atti di erogazione delle risorse comunitarie. 2. La clausola compromissoria ha il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validita', interpretazione, esecuzione del presente atto e' devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformita' alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare". 3. La clausola sottoscritta cessa di avere efficacia in presenza dei seguenti casi: a) esistenza di notizia di reato relativa ai fatti oggetto della domanda di arbitrato; b) pendenza di procedimento penale qualora, per la decisione del collegio arbitrale, siano rilevanti i fatti oggetto del procedimento stesso; c) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 1848/06 relativa ai fatti oggetto della domanda di arbitrato; d) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 595/91 (di cui alle posizioni inserite nel registro debitori) relativa ai fatti oggetto della domanda di arbitrato; e) vigenza del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4. La clausola arbitrale riprende ad avere efficacia qualora vengano meno le condizioni sospensive di cui al comma 3».