Art. 7.



                Introduzione della domanda arbitrale
                       Adempimenti finanziari

  1.   L'art.  20  del  decreto  ministeriale  20  dicembre  2006  e'
sostituito dal seguente:

  «Art.   20   (Introduzione  della  domanda  arbitrale.  Adempimenti
finanziari).  -  1.  La  parte  interessata deposita presso la Camera
arbitrale  istanza sottoscritta che dovra' contenere, oltre la nomina
del proprio arbitro:
   a) generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio;
   b) convenzione arbitrale, indicazione della controparte, richiesta
di giudizio arbitrale;
   c)  esposizione  esaustiva  dei fatti, formulazione dei quesiti ed
indicazione del valore della controversia;
   d)  indicazione  dei  mezzi  di prova e documenti a sostegno della
domanda;
   e) indicazione del difensore ove nominato e procura alle liti.

  2.  La  domanda  di  arbitrato e' inviata alla Camera in originale,
assicurando modalita' certe di ricezione della stessa.

  3.  Contemporaneamente  alla  sottoscrizione  del lodo, il collegio
arbitrale   determina  il  compenso  dovuto  e  quantifica  le  spese
sopportate.  Il  segretario  del  collegio  comunica  alle  parti  la
richiesta.

  4.  Il collegio applica gli onorari del procedimento in ragione del
tariffario della Camera arbitrale, definito con decreto del direttore
della  Camera  in  attuazione  della legge 4 agosto 2006, n. 248, con
riferimento  al  tariffario  di  cui al decreto ministeriale 8 aprile
2004, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione
ai  minimi  previsti,  diminuiti  del  20%.  Gli  onorari  sono cosi'
ripartiti:
   a) onorari e spese degli arbitri;
   b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare
quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio, calcolati sulla
base  del  tariffario della Camera arbitrale definito con decreto del
direttore,  con  riferimento  ai  minimi  tariffari  delle specifiche
tariffe professionali, diminuite del 20%;
   c) oneri per l'amministrazione della procedura.

  5.  Il  mancato  versamento  delle  spese  a cura di una parte puo'
consentire  all'altra  parte  di  provvedervi,  fermo restando che le
somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.

  6.  Il  collegio  provvede,  tramite  il  segretario,  a  tutti gli
adempimenti  amministrativi  o contabili necessari, versando le somme
eventualmente  percepite  dalle  parti  presso  istituti di credito o
deposito  di  valori  autorizzati.  Il  segretario deposita presso la
Camera  arbitrale  tutta la documentazione giustificativa delle spese
sostenute.  Le  parti possono visionare la documentazione ed estrarne
copia.

  7.  I  membri  del  collegio  e  gli  eventuali periti d'ufficio, a
conclusione  del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso
spese alla Camera arbitrale, il cinque per cento dei propri compensi.
Il  segretario  provvede  a  tale  adempimento prima della definitiva
chiusura della procedura.

  8. Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo
complessivo  dovuto al collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto a
questo importo.

  9.  Le  domande  proposte  in  via  subordinata  o  alternativa non
concorrono  a  formare  il  valore  della controversia; vi concorrono
invece le domande riconvenzionali.

  10.  Le  incombenze  fiscali sono assolte sull'originale depositato
presso la Camera arbitrale.».