Art. 7. Introduzione della domanda arbitrale Adempimenti finanziari 1. L'art. 20 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Introduzione della domanda arbitrale. Adempimenti finanziari). - 1. La parte interessata deposita presso la Camera arbitrale istanza sottoscritta che dovra' contenere, oltre la nomina del proprio arbitro: a) generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio; b) convenzione arbitrale, indicazione della controparte, richiesta di giudizio arbitrale; c) esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia; d) indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda; e) indicazione del difensore ove nominato e procura alle liti. 2. La domanda di arbitrato e' inviata alla Camera in originale, assicurando modalita' certe di ricezione della stessa. 3. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il collegio arbitrale determina il compenso dovuto e quantifica le spese sopportate. Il segretario del collegio comunica alle parti la richiesta. 4. Il collegio applica gli onorari del procedimento in ragione del tariffario della Camera arbitrale, definito con decreto del direttore della Camera in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento al tariffario di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione ai minimi previsti, diminuiti del 20%. Gli onorari sono cosi' ripartiti: a) onorari e spese degli arbitri; b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio, calcolati sulla base del tariffario della Camera arbitrale definito con decreto del direttore, con riferimento ai minimi tariffari delle specifiche tariffe professionali, diminuite del 20%; c) oneri per l'amministrazione della procedura. 5. Il mancato versamento delle spese a cura di una parte puo' consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale. 6. Il collegio provvede, tramite il segretario, a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso istituti di credito o deposito di valori autorizzati. Il segretario deposita presso la Camera arbitrale tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Le parti possono visionare la documentazione ed estrarne copia. 7. I membri del collegio e gli eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla Camera arbitrale, il cinque per cento dei propri compensi. Il segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura. 8. Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo dovuto al collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto a questo importo. 9. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali. 10. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la Camera arbitrale.».