Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia  ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                             (( Art. 01.


              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  e delle iniziative di
cooperazione  in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad
assicurare   il   miglioramento   delle   condizioni  di  vita  della
popolazione  e  dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno
alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la
spesa  di  euro  45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C
allegata  alla  legge  22  dicembre  2008, n. 203. Le somme di cui al
presente  comma  non  impegnate  nell'esercizio di competenza possono
essere impegnate nell'esercizio successivo.
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo  e  all'articolo  2,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  a  ricorrere ad
acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia, anche in deroga alle
disposizioni   di   contabilita'  generale  dello  Stato,  assegnando
priorita'  assoluta  all'impiego  di  risorse  locali  sia  umane sia
materiali.
  3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le
finalita'  e  nei  limiti  temporali  di  cui  al presente articolo e
all'articolo  2,  il  Ministero degli affari esteri, nei limiti delle
risorse  di  cui  al  comma  1,  per  esigenze  cui  non e' possibile
provvedere  con  il  personale  in servizio, puo' conferire incarichi
temporanei  ad  enti  e  organismi  specializzati nonche' a personale
estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso di specifiche
professionalita'.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
affidati,  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero di nazionalita'
italiana  o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.
  4.  E'  autorizzata  la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno
2009 per il potenziamento delle attivita' di analisi e documentazione
in  materia  di  politica internazionale, con particolare riferimento
alla  partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari,
alle   missioni   internazionali,   nell'ambito  delle  procedure  di
collegamento tra Governo e Parlamento.
  5.  Al  personale  di  cui  all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  e successive modificazioni, inviato in breve missione
per  la  realizzazione  delle  attivita' e delle iniziative di cui al
medesimo  comma,  e'  corrisposta  l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del  30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse
di cui al comma 1, per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.
  6.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  presente articolo si applicano l'articolo 3,
commi  1,  2,  3  e  5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10
luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
  7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti
delle  risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati,
le  attivita'  svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009
fino  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))

                               Art. 1.


Interventi  per  le  esigenze  di  prima necessita' della popolazione
                               locale


  1.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2009 e fino al 30 giugno
2009,  la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti
o  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni  di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di  necessita'  e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano  alle  missioni  internazionali  per  la  pace  di cui al
presente  decreto,  entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro
7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  26  febbraio  1987,  n. 49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
             - Si riporta il testo dell'art. 16:
             «Art.  16 (Personale addetto alla Direzione generale per
          la  cooperazione  allo  sviluppo) - 1. Il personale addetto
          alla  Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo
          e' costituito da:
              a) personale del Ministero degli affari esteri;
              b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
          Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
          ordinamenti   delle   rispettive  istituzioni,  nel  limite
          massimo di sette unita';
              c)  esperti  e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12;
              d)  personale  dell'amministrazione  dello Stato, degli
          enti  locali  e  di  enti  pubblici  non economici posto in
          posizione di fuori ruolo o di comando;
              e)   funzionari   esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti  da  organismi  internazionali nei limiti di un
          contingente   massimo   di  trenta  unita',  assunti  dalla
          Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
          base  di  criteri  analoghi a quelli previsti dalla lettera
          c).».
             -   La   legge   22   dicembre  2008,  n.  203,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2009)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede
          gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria.
             -  Il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, recante
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
             -  Si riporta il testo degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e
          5,  e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.   219,   recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della
          popolazione  irachena», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 191 del 19 agosto 2003:
              «1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  1  si applicano le disposizioni di cui alla legge
          26  febbraio  1987,  n.  49,  ed al decreto-legge 1° luglio
          1996,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1996,  n.  426, in quanto compatibili. Si applicano
          altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992,
          n.  180,  anche  con  riguardo  all'invio  in  missione del
          personale,  all'affidamento  degli incarichi e alla stipula
          dei  contratti  di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione
          delle  dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
          articolo.
             2.  Per  gli  interventi di ripristino, riabilitazione e
          risanamento  di  opere  distrutte o danneggiate, di importo
          inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
          esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
          lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni.
             3.  Per  le  procedure in materia di appalti pubblici di
          servizi  si  applica  l'art.  7,  comma  2, lettera d), del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
          in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
          9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
          in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
          decreto  legislativo  24  luglio 1992, n. 358, e successive
          modificazioni.
             4. (Omissis).
             5.  Le  disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge   28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e
          successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
          esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
          Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
             «2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
          la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
          di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
          pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001, n. 165, posto in posizione di
          comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
          legislativo.».