Art. 2.


   Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione


  1.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  2.500.000  per  la partecipazione
italiana  ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle
autorita'  locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al
reinserimento  nella  vita  civile  dei militari in esubero in Bosnia
Erzegovina.
  2.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa   di   euro  613.905  per  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti di
cooperazione  dell'Organizzazione  per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
  3.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa di euro 13.596.012 per la prosecuzione degli
interventi  di  ricostruzione e operativi di emergenza e di sicurezza
per  la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici e ad alto rischio.
  4.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro 124.310 per l'invio in missione di
personale  non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e
Kabul.  Il  relativo  trattamento  economico e' determinato secondo i
criteri  di  cui  all'articolo  204  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  5.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  247.560  per la partecipazione di
funzionari  diplomatici  alle  operazioni  internazionali di gestione
delle   crisi,   comprese   le   missioni   PESD  e  gli  Uffici  dei
Rappresentanti  Speciali  UE.  Ai  predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita',     detratta     quella     eventualmente     concessa
dall'Organizzazione  internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza,   pari   all'80%   di  quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
contingente  italiano  in  missioni  internazionali, l'indennita' non
puo'  comunque  superare  il  trattamento  attribuito  per  la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente.
  6.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa   di   euro  880.483  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESD.
  7.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al  presente articolo si applicano l'articolo 3,
commi  1  e  5,  e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219.
  8.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno  2009,  la  spesa  di  euro  6.546.081  per  la  proroga della
partecipazione  di  personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di  consulenza,  formazione  e  addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
  9.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30
giugno   2009,   la   spesa  di  euro  236.335  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  formativa  in  Italia  relativa  al  corso in materia
penitenziaria  per  magistrati  e  funzionari  iracheni,  a  cura del
Ministero  della  giustizia,  nell'ambito  della  missione  integrata
dell'Unione  europea  denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 2,
comma  11,  del  decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  marzo  2008, n. 45. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi  forfettari  delle  spese  di  viaggio  per  i docenti e gli
interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi  e la misura delle spese per i
sussidi  didattici. I programmi del corso di formazione si conformano
al  diritto  umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto  penale  internazionale,  nonche'  alle regole di procedura e
prova  contenute  negli  statuti  dei  tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 171 e 204 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri»,  pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
             «Art.  171  (Indennita'  di  servizio  all'estero). - 1.
          L'indennita'   di   servizio   all'estero   non  ha  natura
          retributiva   essendo  destinata  a  sopperire  agli  oneri
          derivanti   dal   servizio   all'estero   ed   e'  ad  essi
          commisurata.  Essa  tiene  conto  della  peculiarita' della
          prestazione   lavorativa   all'estero,  in  relazione  alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
             2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate  secondo  coefficienti  di sede da fissarsi con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  sentita  la  commissione  di  cui  all'art. 172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati  coefficienti  differenti  per  i  singoli posti di
          organico in uno stesso ufficio.
             3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
          disponibilita' finanziarie, sulla base:
              a)  del  costo  della vita, desunto dai dati statistici
          elaborati  dalle  Nazioni  Unite e dall'Unione europea, con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi.  Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
          specializzate a livello internazionale;
              b)   degli  oneri  connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati  in  relazione  al  tenore di vita ed al decoro
          connesso   con   gli   obblighi  derivanti  dalle  funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze   diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,
          nonche'  dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
          e delle rappresentanze all'estero;
              c) del corso dei cambi.
             4.   Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni  del  costo della vita si seguono i parametri di
          riferimento   indicati   nel  comma  3,  lettera  a).  Tale
          adeguamento   sara'   ponderato  in  relazione  agli  oneri
          indicati nel comma 3, lettera b).
             5.  Nelle  sedi  in cui esistono situazioni di rischio e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle     condizioni    sanitarie    ed    alle    strutture
          medico-ospedaliere,   alle   condizioni   climatiche  e  di
          inquinamento,  al  grado  di isolamento, nonche' a tutte le
          altre  condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
          geografica   dall'Italia,   il   personale  percepisce  una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal  comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata con
          decreto  del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,    sentita    la   commissione   permanente   di
          finanziamento,  tenendo  conto  delle classificazioni delle
          sedi  estere  in base al disagio adottate dalla Commissione
          dell'Unione  europea.  Essa non puo' in alcun caso superare
          l'80  per  cento  dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
          periodica, almeno biennale.
             6.   Qualora   dipendenti  fra  loro  coniugati  vengano
          destinati   a   prestare   servizio  nello  stesso  ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
             7.  Le  indennita' base di cui al comma 2 possono essere
          periodicamente  aggiornate  con  decreto del Ministro degli
          affari  esteri,  d'intesa  con il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per tener conto
          della  variazione  percentuale del valore medio dell'indice
          dei    prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La   variazione
          dell'indennita'  base  non  potra'  comunque  comportare un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita'  di  servizio all'estero corrisposte. Qualora la
          base  contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi  previdenziali  verra'  effettuato sulla base di
          tale  indennita'.  Restano  escluse dalla base contributiva
          pensionabile  le  indennita'  integrative concesse ai sensi
          dell'art. 189.»;
             «Art.  204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
          diplomatiche  speciali).  - Ai componenti delle delegazioni
          diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  su parere della commissione di cui all'art. 172,
          un'indennita'   adeguata   ed   un  assegno  per  oneri  di
          rappresentanza   determinato   secondo  i  criteri  di  cui
          all'art. 171-bis.  Il  trattamento economico complessivo e'
          comunque non superiore a quello che il personale di analogo
          rango  percepisce  o  percepirebbe  nel  Paese  in  cui  e'
          istituita la delegazione diplomatica speciale.
             Ai  predetti  si  applica l'art. 186. Nei casi di cui al
          primo    comma   dell'articolo   predetto,   all'indennita'
          personale  si  intende sostituita quella prevista dal primo
          comma  del  presente  articolo.  La  indennita' giornaliera
          prevista  dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
          casi  di  cui  al  punto  1) dello stesso comma, sulla base
          dell'indennita'   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo.  Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
          l'indennita'   giornaliera   e'  stabilita  con  la  stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
             -  Per  gli  articoli  3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del
          decreto-legge  10  luglio  2003, n. 165, si veda nella nota
          all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2,  comma  11,  del
          decreto-legge  31  gennaio  2008,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   13   marzo  2008,  n.  54,
          recante«Disposizioni  urgenti  in  materia di interventi di
          cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di
          pace   e   di   stabilizzazione,   nonche'   relative  alla
          partecipazione  delle  Forze armate e di polizia a missioni
          internazionali»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
          del 28 marzo 2008:
             «11.  E'  autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
          fino  al  31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo
          svolgimento  in  Italia  del corso di formazione in materia
          penitenziaria  per magistrati e funzionari iracheni, a cura
          del  Ministero  della giustizia, nell'ambito della missione
          integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui
          all'art.  14,  del  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 4,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
          n.  38.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  stabilite  la  misura  delle  indennita' orarie e dei
          rimborsi  forfettari delle spese di viaggio per i docenti e
          gli  interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e
          delle  spese  di  vitto  per  i  partecipanti ai corsi e la
          misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del
          corso  di  formazione  si  conformano al diritto umanitario
          internazionale  e  ai  piu'  recenti  sviluppi  del diritto
          penale  internazionale,  nonche' alle regole di procedura e
          prova  contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc,
          delle  corti  speciali  internazionali e della Corte penale
          internazionale.».