Art. 7.


                        Copertura finanziaria


  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del
presente  decreto,  pari  complessivamente  a euro (( 808.385.522 per
l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dal 2010, si provvede:
   a)   quanto   a   euro   808.135.522  per  l'anno  2009,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b)  quanto  a  euro  250.000  a decorrere dall'anno 2009, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2009,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. ))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 1240, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
          2006:
             «1240. E'  autorizzata,  per  ciascuno  degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze.».