Art. 6.


                    Rifiuti ammessi in discarica


  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio  2003,  n.  36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  ((  1-bis.  Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del
decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano
rispettate  le  disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei
lavoratori,  di  prevenzione incendi e le norme in tema di protezione
dell'ambiente  e  della  salute,  per  il  periodo  di  dodici mesi a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed
oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi
e  per  gli  effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati
presso  gli  impianti  autorizzati  alla gestione dei rifiuti in base
alle  vigenti  norme  ambientali,  che  effettuano  una  o piu' delle
operazioni   di  recupero  dei  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta
differenziata  urbana  o  da  raccolte  dedicate  di rifiuti speciali
recuperabili   in  carta  e  cartone,  vetro,  plastica  e  legno.  I
quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari
non   possono   comunque  superare  la  capacita'  annua  autorizzata
dell'impianto   o,   in   mancanza  della  stessa,  la  potenzialita'
dell'impianto )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 6, del
          citato  decreto  legislativo  13  gennaio 2003, n. 36, come
          modificato dalla presente legge:
             «1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
              a) rifiuti allo stato liquido;
              b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
          (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
          al decreto legislativo n. 22 del 1997;
              c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
              d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
              e)  rifiuti  sanitari  pericolosi a rischio infettivo -
          Categoria  di  rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
          legislativo  n.  22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
          2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
              f)   rifiuti   che   rientrano   nella   categoria   14
          dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
              g)  rifiuti  della  produzione  di  principi attivi per
          biocidi,  come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
          febbraio  2000,  n.  174,  e per prodotti fitosanitari come
          definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
              h)  materiale  specifico  a  rischio  di cui al D.M. 29
          settembre  2000  del  Ministro  della sanita', e successive
          modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 263
          del   10   novembre  2000,  e  materiali  ad  alto  rischio
          disciplinati  dal  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
          508,  comprese  le proteine animali e i grassi fusi da essi
          derivati;
              i)  rifiuti  che  contengono  o sono contaminati da PCB
          come  definiti  dal  decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
          209; in quantita' superiore a 50 ppm;
              l)   rifiuti  che  contengono  o  sono  contaminati  da
          diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
              m)   rifiuti   che   contengono   fluidi   refrigeranti
          costituiti  da  CFC  e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
          HCFC  in  quantita'  superiore  al 0,5% in peso riferito al
          materiale di supporto;
              n)   rifiuti   che  contengono  sostanze  chimiche  non
          identificate  o  nuove provenienti da attivita' di ricerca,
          di  sviluppo  o  di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
          sull'ambiente non siano noti;
              o)  pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
          2003,   esclusi   i  pneumatici  usati  come  materiale  di
          ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
          tre  anni  da  tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
          per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
          1400 mm;
              p)  rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
          000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2009».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 181-bis, del citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             «Art.181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari). -
          1.  Non  rientrano  nella  definizione di cui all'art. 183,
          comma  1,  lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti
          secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma
          2,   nel   rispetto   dei  seguenti  criteri,  requisiti  e
          condizioni:
              a)  siano  prodotti  da un'operazione di riutilizzo, di
          riciclo o di recupero di rifiuti;
              b)  siano individuate la provenienza, la tipologia e le
          caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
              c)  siano  individuate  le operazioni di riutilizzo, di
          riciclo  o  di  recupero  che le producono, con particolare
          riferimento  alle modalita' ed alle condizioni di esercizio
          delle stesse;
              d)  siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i
          requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per
          l'immissione  in  commercio, quali norme e standard tecnici
          richiesti  per  l'utilizzo,  tenendo  conto  del  possibile
          rischio  di  danni  all'ambiente  e  alla  salute derivanti
          dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza
          o del prodotto secondario;
              e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul
          mercato.
             2.  I  metodi  di  recupero  dei  rifiuti utilizzati per
          ottenere  materie,  sostanze  e  prodotti  secondari devono
          garantire  l'ottenimento  di  materiali con caratteristiche
          fissate  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e del mare, ai sensi dell'articolo
          17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, di
          concerto  con  il  Ministro  della salute e con il Ministro
          dello  sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre
          2008.
             3.  Sino  all'emanazione  del  decreto di cui al comma 2
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
          ministeriali  5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17
          novembre 2005, n. 269.
             4.   Nelle   more   dell'adozione  del  decreto  di  cui
          all'articolo  181-bis  del  decreto  legislativo n. 152 del
          2006,  comma  2,  continua  ad  applicarsi la circolare del
          Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
             5.  In  caso  di  mancata adozione del decreto di cui al
          comma  2  nel  termine  previsto, il Consiglio dei Ministri
          provvede  in  sostituzione  nei  successivi novanta giorni,
          ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui
          al comma 4 del presente articolo».