IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista   la  direttiva  2005/36/CE  del  parlamento  europeo  e  del
consiglio  del  7  settembre  2005,  relativa al riconoscimento delle
qualifiche   professionali  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE;
  Visto  in  particolare  l'art.  16,  comma  5,  del  citato decreto
legislativo   n.  206  del  9  novembre  2007.  che  prevede  che  le
disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano
se  la  domanda  di  riconoscimento  ha per oggetto titoli identici a
quelli  su  cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi
di  cui  al  Capo  IV sezioni I, Il, III, IV, V, VI, e VII del citato
decreto legislativo;
  Visto  l'art.  31 del menzionato decreto legislativo concernente il
principio  di  riconoscimento automatico sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione;
  Vista   l'istanza   del  23  giugno  2008,  corredata  da  relativa
documentazione,  con  la  quale la sig.ra Erika Pilz nata a Amstetten
(Austria)  il  giorno 24 febbraio 1956, di cittadinanza austriaca, ha
chiesto  a  questo  Ministero il riconoscimento del proprio titolo di
Doktor  der gesamten Heilkunde rilasciato in data 9 luglio 1985 dalla
Universita'  di  Vienna - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia,
della professione di medico;
  Vista la medesima istanza del 23 giugno 2008, corredala da relativa
documentazione,  con  la  quale  la  sig.ra  Erika  Pilz ha, altresi'
chiesto  a  questo  Ministero il riconoscimento del proprio titolo di
Fächarzt  für  Plastische  Chirurgie rilasciato in data 31 marzo 1997
dal Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in
Italia,   della   professione  di  medico  specialista  in  chirurgia
plastica;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dall'interessata;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento  automatico  dei  titoli  in  questione sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  Il  titolo  di  Doktor  der gesamten Heilkunde rilasciato in data 9
luglio  1985 dalla Universita' di Vienna - Austria, alla sig.ra Erika
Pilz,  nata  a  Amstetten  (Austria)  il  giorno 24 febbraio 1956, e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante all'esercizio in Italia della
professione di medico.