L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziche' al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.