Art. 2.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  «attivi  a  copertura»:  le  attivita' ammissibili a copertura
delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art.
65  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
   b)  «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
   c)  «decreto-legge  anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185  recante  misure  urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione  ed  imprese  e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro  strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.
2;
   d)  «ISVAP»  o  «Autorita'»:  l'Istituto  per  la  vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
   e)  «organo  amministrativo»:  il  consiglio di amministrazione o,
nelle   imprese  che  hanno  adottato  il  sistema  di  cui  all'art.
2409-octies  del  codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per
le sedi secondarie, il rappresentante generale;
   f)  «organo  di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese
che  hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice
civile,  il  consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione;
   g) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti disciplinati dal
provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;
   h)  «patrimonio  libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa
non destinate a copertura delle riserve tecniche;
   i)  «titoli  durevoli»:  investimenti compresi nelle classi C.II e
C.III  dello  Stato  patrimoniale  attivo  di  cui  all'allegato 1 al
regolamento  ISVAP  n.  22  del  4 aprile 2008, esclusi gli strumenti
finanziari   derivati,   destinati   a   permanere  durevolmente  nel
patrimonio  dell'impresa  e come tali classificati nel portafoglio ad
utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;
   j)  «titoli non durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II
e  C.III  dello  Stato  patrimoniale  attivo di cui all'allegato 1 al
regolamento  ISVAP  n.  22  del  4 aprile 2008, esclusi gli strumenti
finanziari  derivati,  non  destinati  a  permanere  durevolmente nel
patrimonio  dell'impresa  e  come  tali  presenti  nel portafoglio ad
utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.