Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attivi a copertura»: le attivita' ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; c) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2; d) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; f) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; g) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti disciplinati dal provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996; h) «patrimonio libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche; i) «titoli durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008; j) «titoli non durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.