Art. 4.


                       Modalita' di esercizio


  1.  Considerata  l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati
finanziari,  l'impresa  che,  ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge
anticrisi,  esercita la facolta' di valutare i titoli non durevoli al
valore  iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta
ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i
titoli   non   presenti   nel  portafoglio  a  tale  data,  al  costo
d'acquisizione,  salvo  perdite  di  carattere  durevole, verifica la
coerenza  dell'esercizio  di  tale  facolta'  con  la struttura degli
impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
  2.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere esercitata in
relazione  a  singoli  titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre
2008 sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008
ovvero al costo d'acquisizione.
  3.  L'organo  amministrativo  dell'impresa  in  sede di delibera di
approvazione  del  progetto  di  bilancio dell'esercizio 2008 approva
anche  una  relazione  separata  che attesti la coerenza delle scelte
effettuate   ai  sensi  del  comma  1,  completa  di  una  situazione
previsionale  dei  flussi di cassa dell'esercizio 2009 predisposta su
base  mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e
degli  incassi  attesi  e  dell'illustrazione  dei  valori desumibili
dall'andamento  dei  mercati  relativi  ai  titoli non durevoli per i
quali la facolta' e' esercitata.
  4.  La  relazione  di  cui  al  comma  3 e' trasmessa all'organo di
controllo  per  le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art.
2429, comma 1, del codice civile.
  5.   L'impresa   riporta   nella   nota   integrativa  al  bilancio
d'esercizio,  di  cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile  2008,  i  criteri  seguiti  per  l'individuazione  e  per  la
valutazione  dei  titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata
la  facolta'  di  cui  al  comma  1  (parte  A,  punto  i  della nota
integrativa).
  6.   L'impresa   riporta   nella   nota   integrativa  al  bilancio
d'esercizio,  di  cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile  2008,  un  prospetto  di  raffronto  del  valore  iscritto in
bilancio  dei  titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata la
facolta'  di  cui  al  comma  1  con  il  relativo  valore desumibile
dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni
(parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1).
  7.  Le  operazioni  di  trasferimento  dei  titoli  dal comparto ad
utilizzo  non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai
sensi  dell'art.  3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 893 G del 18
giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad
un  valore  pari  al  minore  tra  il costo d'acquisto e il valore di
realizzazione  desumibile  dall'andamento  del  mercato alla data del
trasferimento.