Art. 4. Modalita' di esercizio 1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge anticrisi, esercita la facolta' di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facolta' con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2008 sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008 ovvero al costo d'acquisizione. 3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 approva anche una relazione separata che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio 2009 predisposta su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facolta' e' esercitata. 4. La relazione di cui al comma 3 e' trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile. 5. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa). 6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1). 7. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.