Art. 5. Riserva indisponibile 1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facolta' e' esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale. 2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi. 3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.