Art. 5.


                        Riserva indisponibile


  1.  L'impresa  che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1,
accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra
i  valori  iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facolta' e'
esercitata  ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato
al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale.
  2.   Qualora  gli  utili  dell'esercizio  o  le  riserve  di  utili
disponibili   non   siano   sufficienti   a   costituire  la  riserva
indisponibile   per  l'ammontare  determinato  secondo  il  comma  1,
l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
  3.  L'impresa  indica  in  nota  integrativa  (parte  C,  punto  1)
l'ammontare  della  riserva  indisponibile  di  utili,  al  netto del
relativo  effetto  fiscale,  distintamente per la gestione danni e la
gestione  vita,  evidenziandone  la  parte  che  impegna gli utili di
esercizi successivi.