Art. 8. Margine di solvibilita' corretto e solvibilita' dell'impresa controllante 1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1 dell'art. 4 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' corretto dell'anno 2008 nei limiti per cui e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' disponibile ai sensi dell'art. 7. 2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi: a) nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato; b) nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.