Art. 8.


                  Margine di solvibilita' corretto
              e solvibilita' dell'impresa controllante


  1.  La  riserva  indisponibile  iscritta  in  bilancio  per effetto
dell'esercizio  della  facolta'  di  cui  al  comma  1 dell'art. 4 e'
ammessa  quale  elemento  costitutivo  del  margine  di  solvibilita'
corretto  dell'anno 2008 nei limiti per cui e' ammessa quale elemento
costitutivo   del   margine  di  solvibilita'  disponibile  ai  sensi
dell'art. 7.
  2.  Ai  fini  del  comma 1, gli importi della riserva indisponibile
sono inclusi:
   a)  nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al
regolamento  ISVAP  n.  18  del 12 marzo 2008) quando le verifiche di
solvibilita'  corretta  sono  effettuate  applicando  il  metodo  del
bilancio consolidato;
   b)  nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al
regolamento  ISVAP  n.  18  del 12 marzo 2008) quando le verifiche di
solvibilita'  corretta  sono  effettuate  applicando  il metodo della
deduzione ed aggregazione.