Art. 9.


                      Informativa di vigilanza


  1.  L'impresa  comunica all'ISVAP l'esercizio della facolta' di cui
all'art.  4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte
dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza
tra  il  valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore
di mercato.
  2.  Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa
comunica   l'eventuale   necessita'   di   utilizzo   della   riserva
indisponibile  quale elemento costitutivo del margine di solvibilita'
e  l'elenco  degli  attivi  del  patrimonio libero di cui all'art. 6,
comma 3.
  3.  L'impresa  che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1,
ed  utilizza  la riserve indisponibile quale elemento costitutivo del
margine di solvibilita' trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura
di  ciascun  trimestre,  la  situazione  aggiornata  del  margine  di
solvibilita' di cui all'art. 7, comma 2.