Art. 9. Informativa di vigilanza 1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore di mercato. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessita' di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'art. 6, comma 3. 3. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, ed utilizza la riserve indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilita' di cui all'art. 7, comma 2.