Art. 3.



  Le  «Camere  di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova,  Savona,  Imperia  e  La  Spezia»  non  possono modificare le
modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati
nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione di origine
protetta  «Riviera Ligure», cosi' come depositati presso il Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
  Le  «Camere  di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova,  Savona,  Imperia  e  La  Spezia»  sono tenute a comunicare e
sottoporre  all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente
il  personale  ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.