Art. 4.



  Le  «Camere  di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova,   Savona,   Imperia   e   La   Spezia»  dovranno  assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo
disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene
commercializzata  la denominazione «Riviera Ligure», venga apposta la
dicitura:   «Garantito   dal   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».