Art. 5.



  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione  di  confermare  le  «Camere  di  Commercio,  Industria,
Artigianato  ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» o
proporre   un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.
  Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  le
«Camere  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di
Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute ad adempiere a tutte
le  disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente,
ove lo ritenga necessario, decida di impartire.