Art. 6.



  Le  «Camere  di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova,  Savona,  Imperia e La Spezia» comunicano con immediatezza, e
comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine  protetta  «Riviera  Ligure»  anche  mediante  immissione nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.