Art. 7.



  Le  «Camere  di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova,   Savona,   Imperia   e  La  Spezia»  immettono  nel  sistema
informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
«Riviera  Ligure»  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di
attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi  elementi
conoscitivi  individuati  nel  presente  articolo e nell'art. 6, sono
simultaneamente resi noti anche alla Regione Liguria.