IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.   211,   concernente   regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il
Capo  V  relativo  alle  attribuzioni  del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 22 luglio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di
sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  l'elenco dei materiali
compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991,
e  successive  modificazioni,  recante  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto   marittimo  alla  rinfusa  di  carichi  solidi,  e'  cosi'
modificato:
   a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede:
    1)  dopo  la  scheda  carburo  di  silicio  e' inserita la scheda
riportata in allegato 1 al presente decreto;
    2)   dopo   la  scheda  polvere  della  lavorazione  dell'acciaio
inossidabile  e'  inserita  la  scheda  riportata  in  allegato  2 al
presente decreto;
   b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle:
    1)  dopo  la  voce  carburo  di  silicio  e' inserita la seguente
tabella:

 CARRUBE FRANTUMATE                        |            B

  2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile
e' inserita la seguente tabella:

 POLVERINO D'ALTOFORNO                      |            A

   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 febbraio 2009

                                  Il Comandante generale: Pollastrini