Art. 2.



  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto dall'art. 1, comma 5, e' vietata
l'istituzione  di  banche  per  la conservazione di sangue da cordone
ombelicale  presso  strutture  sanitarie private anche accreditate ed
ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa.
  2.  Le  banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale
di  cui  all'art.  1,  comma 5, sono individuate ed autorizzate dalle
regioni  e dalle province autonome sulla base della normativa vigente
e  dei  relativi piani sanitari regionali; tali banche devono operare
in  conformita'  ai  requisiti  previsti  dal  decreto legislativo n.
191/2007 e dalla normativa vigente in materia trasfusionale.