Art. 2. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 5, e' vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa. 2. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui all'art. 1, comma 5, sono individuate ed autorizzate dalle regioni e dalle province autonome sulla base della normativa vigente e dei relativi piani sanitari regionali; tali banche devono operare in conformita' ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 191/2007 e dalla normativa vigente in materia trasfusionale.