Art. 4.



  1.  La  presente  ordinanza  ha  vigore per un anno a partire dal 1
marzo  2009,  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni  normative in
materia adottate nel suddetto intervallo temporale.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 2009

                                                Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 146