Art. 2.



  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
agosto  2000,  n.  593  e'  data  facolta'  al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non
potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
  4.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 5.