Art. 2.



  1.   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  ai  fini
dell'effettiva  erogazione  dei  trattamenti  di  cui  all'art. 1, e'
tenuto   alla   verifica  delle  singole  posizioni  individuali  dei
lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento
del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa
che  procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di
richiesta   del  trattamento,  della  qualifica  rivestita  (operaio,
impiegato,  intermedio  o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita'
con  altre  prestazioni  previdenziali ed assistenziali connesse alla
sospensione  o  cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  anche se con
oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.
  2. L'I.N.P.S. applichera' la normativa di cui all'art. 2, commi 521
e  522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi
agli  abbattimenti  recati dalla citata nota della Direzione generale
degli  ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot.
n. 14/6658 del 20 giugno 2007.