Art. 3.



  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare      nominale      massimo      offerto      nell'asta
“ordinaria”  relativa  alla tranche di cui all'art. 1 del
presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli
operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi
dell'art.  3  del  regolamento  adottato  con decreto ministeriale 13
maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta della quinta tranche.
  La   tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo  di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art.  1  del presente decreto e verra' assegnata con le modalita'
indicate  negli  articoli  10  e 11 del citato decreto del 12 gennaio
2009, in quanto applicabili.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 16 marzo 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di
cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.