Art. 2. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di decadenza, Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2009 Il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Pria Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio