Art. 2.


  Il  certificato  deve  essere  compilato, firmato e trasmesso dagli
enti  locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per
territorio,  entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di
decadenza,
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 2009
                        Il capo dipartimento
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno
                                Pria

                 Il ragioniere generale dello Stato
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                               Canzio